E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’associazione di promozione sociale denominata “Sul sentiero di Cicely – Per le Cure Palliative APS” (d’ora in avanti l’Associazione).
L’Associazione ha sede in Forlì (FC). L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell’ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
La durata dell’Associazione è illimitata
L’Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Obiettivi della Associazione sono:
– Fare conoscere la vita e le opere di Cicely Saunders.
– Proporre la sua esperienza come una visione di cura e di assistenza del malato ancora possibile in una società in cui le condizioni e le aspettative della cura sono cambiate.
– Contribuire ad indicare dove questo sentiero porti nelle mutate condizioni attuali e quali nuove soluzioni siano da esplorare proseguendo nel cammino da lei iniziato.
– Sottolineare la totale “estraneità” di qualunque approccio di tipo eutanasico o di suicidio assistito rispetto alle cure palliative come da lei originalmente fatte nascere e da questa associazione promosse.
– Riconoscere l’accompagnamento spirituale come parte essenziale della cura dei morenti. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 aventi ad oggetto:
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
lett.d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si propone di:
– Promuovere lo studio e approfondire la comprensione dello sviluppo del pensiero di Cicely, delle sue esperienze e delle sue ricerche.
– Rendere accessibili i suoi scritti e le testimonianze di chi l’ha conosciuta.
– Promuovere opportune iniziative per favorire la divulgazione della conoscenza e del suo pensiero e delle sue opere.
– Istituire e gestire corsi di studio integrativi della formazione istituzionalizzata di ogni ordine e grado.
– Svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale per i professionisti della sanità.
– Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali.
– Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi etici, clinici, antropologici, religiosi, politici, economici, educativi e culturali in genere.
– Provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti i cittadini.
– Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche.
– Orientare i soci ed il pubblico nel campo dell’editoria ed in merito a pubblicazioni di loro interessi.
– Promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali.
– Ricercare, raccogliere e custodire documenti utili alle finalità dell’Associazione (libri, articoli, fotografie, registrazioni e altro).
– L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
L’Associazione è aperta ad operatori e cultori delle cure palliative e della sanità, ma anche ai non professionisti.
L’Associazione per finanziare le proprie attività può realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
Possono diventare soci le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità della Associazione, anche partecipando alla vita istituzionale della stessa, e che si impegnano a realizzarli mettendo a disposizione competenze e tempo. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, inoltre, ha diritto di voto in Assemblea, compresoil diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da
non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.
La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quotaassociativa, per esclusione o per causa di morte.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:
• per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioniadottate dagli organi dell’Associazione;
• per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera
dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal ConsiglioDirettivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. La quota deve essere versata entro 2 (due) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale.
Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l’invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l’avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
Sono le persone (soci o non soci, persone fisiche e persone giuridiche) che contribuiscono, con donazioni al sostegno delle attività della Associazione e vengono inseriti dal Consiglio Direttivo della Associazione in un “Quaderno Sostenitori”. Tale modalità di partecipazione alla Associazione consente di sostenerla nei suoi scopi, nella partecipazione agli eventi ad essa proposti e nella diffusione dei suoi valori.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 12, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalD.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:
– quote e contributi dei soci;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da attività di interesse generale;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– contributi da privati;
– entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste.
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente.
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. E’ convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione dei bilanci di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei
soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio
ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli
intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all’albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione:
– approva il bilancio di esercizio;
– approva i regolamenti interni;
– effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
– delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
– previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
– delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
– delibera la variazione della sede legale nel caso in cui la stessa venga trasferita al di fuori del comune;
– delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici) eletti fra i soci.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali,salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato tramite affissione all’albo delle Sede o a mezzo lettera o email da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.
È ammessa inoltre la partecipazione dei Consiglieri in Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– dare esecuzione alle delibere assembleari;
– formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
– predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
– deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
– individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
– deliberare il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo comune;
– deliberare l’esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
– elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
– stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
– vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.
Ha i seguenti compiti e poteri:
– convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
– convocare l’Assemblea dei Soci;
– sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
– aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell’Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, se nominato, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente
del Tribunale di Forlì.
L’appartenenza agli Organi di direzione dell’Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell’Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni),
amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.
Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 16. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Approvato nell’Assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione “Sul Sentiero di Ciceliy – Per le Cure Palliative APS” il 3 aprile 2025.
L’Associazione “Sul Sentiero di Cicely – Per le Cure Palliative APS” è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dell’Emilia-Romagna con il n.ro 7577 (REGIONE EMILIA-ROMAGNA -Atti amministrativi – GIUNTA REGIONALE – Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 22740 del 25/11/2021 – BOLOGNA).